Richiesta di rateizzazione su avvisi di accertamento esecutivi di entrate comunali

  • Servizio attivo
Il contribuente che si trova in una temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi.

A chi è rivolto

A tutti i contribuenti del Comune di Mentana che abbiano ricevuto un avviso di accertamento esecutivo.

Descrizione

La dilazione del pagamento delle somme dovute è disciplinata dal vigente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 29/04/2021 e ss.mm.ii..

Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo.

In relazione all’entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:

  • importo totale dovuto fino a 100,00 € – nessuna dilazione;
  • importo totale dovuto da 100,00 a 3.000,00 € – da 2 a 12 rate;
  • importo totale dovuto da 3.001,00 a 6.000,00 € – da 13 a 24 rate;
  • importo totale dovuto oltre 6.001,00 € – da 25 a 36 rate.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50,00.

Per un numero di rate superiore a 12 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale , con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate.

Come fare

Modalità di presentazione della richiesta di rateizzazione:

La richiesta di rateizzazione, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio Entrate, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e corredata dalla documentazione meglio descritta nelle successive sezioni, può essere presentata:

  • a mezzo mail o pec;

  • a mezzo posta con raccomandata a/r;

  • direttamente presso l’ufficio protocollo.

Cosa serve

  • Modulo specifico debitamente compilato e sottoscritto;

  • Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;

  • Per le sole richieste di rateizzazione con totale dovuto pari o superiore a 3.001,00 €, idonea garanzia sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa.

Cosa si ottiene

Se concessa la rateizzazione con l’indicazione del numero di rate accordate, gli importi da pagare, le scadenza e i modelli di pagamento.

Tempi e scadenze

L’esito della richiesta di rateizzazione verrà comunicato entro 30 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell’istanza.

Quanto costa

La richiesta di rateizzazione non prevede nessun costo.

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Ulteriori informazioni

La richiesta di rateizzazione può essere richiesta a partire dal giorno in cui l’avviso di accertamento esecutivo viene notificato e fino all’iscrizione a ruolo dello stesso, per l’emissione della cartella di pagamento.

In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, ovvero omessa e infedele dichiarazione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.

Per tutti gli avvisi di accertamento esecutivi, in cui la data di esecutività equivale al sessantesimo giorno successvo alla data di notifica:

  • ai sensi dell’art. 1, comma 802, della L. n. 160/2019, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto e sino alla data di effettivo pagamento o della richiesta di rateizzazione, gli importi dovuti andranno maggiorati degli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale vigente;

  • ai sensi dell’art. 1, comma 803, della L. n. 160/2019 in caso di pagamento o richiesta di rateizzazione entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività del presente avviso, ovvero dal giorni la somma dovuta andrà aumentata degli oneri di riscossione pari al 3%, fino alla quota massima di euro 300,00;

  • ai sensi dell’art. 1, comma 803, della L. n. 160/2019 in caso di pagamento o richiesta di rateizzazione oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività del presente avviso, la somma dovuta andrà invece aumentata degli oneri di riscossione pari al 6%, fino alla quota massima di euro 600,00.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Entrate

via tre novembre 19, 00013


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 14/03/2024, 11:34

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