Imposta di Soggiorno
L’imposta di soggiorno deve essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere -di cui all’art. 4 del D. Legge 24 aprile 2017, n. 50 - ubicate nel territorio del Comune di Mentana, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.