La tornata referendaria abrogativa avrà luogo domenica 08 giugno 2025 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 09 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00 per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a:
1) Referendum sulla cittadinanza italiana
Propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Nel dettaglio si va a modificare l'articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni. Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza.
Testo del quesito: «Volete voi abrogare l'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"?».
2, 3, 4, 5) Referendum sul Lavoro
Primo dei quattro referendum promossi dal Sindacato CGIL chiede l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015.
Testo del quesito: «Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?»
Il secondo quesito riguarda la cancellazione del tetto all'indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all'indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.
Testo del quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?»
Il terzo quesito punta all'eliminazione di alcune norme sull'utilizzo dei contratti a termine.
Testo del quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b bis)"; comma 1 -bis , limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ",in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»
Il quarto quesito riguarda l'esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante.
Testo del quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?»"
INFORMAZIONI SUL VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali, hanno diritto di voto e possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di assicurarsi di aver comunicato al Consolato Generale eventuali cambi di residenza.
È ANCHE POSSIBILE SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE, comunicando per iscritto la propria scelta al Consolato Italiano di riferimento entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie con alcune aziende convenzionate all'interno del territorio italiano
CITTADINI DI PAESE DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
Non possono votare ai Referendum, neanche se già iscritti come elettori nelle liste aggiunte per le Elezioni Europee e/o Elezioni Amministrative
Tutte le informazioni relative al Referendum 2025 sono consultabili sul sito della Prefettura
TERMINI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM
Ai sensi della legge 27/12/2001 n. 459, del DPR 2/4/2003 n. 104 e della circolare n. 11/2025 Prefettura di Roma, l’elettore residente all’estero potrà esercitare l’opzione per il voto in Italia per le consultazioni referendarie. L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale, quindi la scelta di votare in Italia, eventualmente espressa in occasione delle precedenti consultazioni, ha esaurito la sua efficacia. Il suddetto diritto può essere esercitato entro giovedì 10 aprile 2025 preferibilmente utilizzando il modello allegato, che dovrà essere trasmesso all’Ufficio Consolare operante nella Circoscrizione di residenza.
VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE
In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto.
Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente domanda, o tramite persona delegata, al Comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune compilando il modulo in allegato.
La domanda può essere presentata al Comune entro domenica 4 maggio (trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione):
- direttamente presso la sede dell'Ufficio Elettorale – Via III Novembre n.85.
- via mail all'indirizzo:protocollo@comune.mentana.rm.it
- via Pec all'indirizzo:protocollo@pec.comune.mentana.rm.it
Andranno allegati : la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la copia della tessera elettorale personale e la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. E' preferibile inserire un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
Con le medesime modalità la domanda può essere revocata entro mercoledì 14 maggio (il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data).
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 07 maggio 2025 una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata:
per PEC (da mail normale o pec) all'indirizzo protocollo@pec.comune.mentana.rm.it;
per MAIL all’indirizzo protocollo@comune.mentana.rm.it
oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).