Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera € 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera € 5.000,00. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma I, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
In caso di accoglimento dell’istanza
Le rate stabilite devono essere pagate entro la scadenza fissata per ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l’interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento.
È bene sapere che il pagamento con lo sconto del 30 per cento previsto dall’art. 202 comma 1, C.d.S., non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202-bis C.d.S. Infatti, in tali casi, la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni che, ai sensi della citata disposizione, costituisce il presupposto per l’applicazione del beneficio.