Chiedere la rateizzazione del verbale

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Impossibilità ad effettuare un pagamento

A chi è rivolto

A chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Come fare

La richiesta di pagamento rateale va presentata al Sindaco del comune nel cui territorio è stata commessa la violazione entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, nel caso in cui la violazione medesima sia stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia Locale. La domanda, eventualmente compilata utilizzando l’apposito modulo , può essere trasmessa:

  • all’indirizzo di posta elettronica della polizia municipale
  • a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R;
  • consegnata a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l’ufficio protocollo del Comune competente per territorio.

Cosa serve

Alla richiesta va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione.

La presentazione dell’istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.

Cosa si ottiene

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera € 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera € 5.000,00. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma I, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
In caso di accoglimento dell’istanza

Le rate stabilite devono essere pagate entro la scadenza fissata per ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l’interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento.

È bene sapere che il pagamento con lo sconto del 30 per cento previsto dall’art. 202 comma 1, C.d.S., non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202-bis C.d.S. Infatti, in tali casi, la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni che, ai sensi della citata disposizione, costituisce il presupposto per l’applicazione del beneficio.

Tempi e scadenze

30 gg, in caso di rigetto dell’istanza il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

Quanto costa

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma I, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Telefono:

+39 06 900 2811

Unità organizzativa responsabile

Ufficio verbali Polizia Locale

Piazza Federico Zeri, 1, 00013


Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 16:59

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