La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
-
in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
-
in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’Avvocato (unico o uno per parte) una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
-
Iscrizione dell’atto di matrimonio
-
Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
-
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero,da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.