Convenzione di negoziazione assistita

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Attraverso la negoziazione assistita i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

  • in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;

  • in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, qualora valuti non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’Avvocato (unico o uno per parte) una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio

  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi

  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero,da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Come fare

L’Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere dall’ Avvocato ( o da ciascuno degli Avvocati anche con delega di uno di essi), entro 10 giorni, copia autenticata dell’accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge.

Cosa serve

Rivolgersi all'avvocato di competenza

Cosa si ottiene

La separazione consensuale, oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Rivolgersi all'avvocato di competenza

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Via Tre Novembre 81, via tre novembre 81, 00013

Ulteriori informazioni

L’art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n.162, prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato ( unico o uno per parte), per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Stato civile

via tre novembre 87, 00013


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 02/05/2024, 10:58

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