Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto

  • Servizio attivo
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede anche la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).

A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Mentana (Rm), coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico per effettuare la necessaria variazione anagrafica.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come fare

Gli interessati, devono presentare presso l’ufficio protocollo del Comune di residenza dei conviventi, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

Cosa serve

Compilazione modulo convivenza di fatto

Cosa si ottiene

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

La  preliminare registrazione della convivenza di fatto avviene  in 2 giorni lavorativi a partire dalla data della dichiarazione, eventuali accertamenti verranno effettuati durante la fase istruttoria nel termine di 45 giorni.

Quanto costa

Non sono previsti costi

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Via Tre Novembre 81, via tre novembre 81, 00013

Ulteriori informazioni

Come si conclude:
Entro 45 giorni il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia locale.

  • nel caso in cui il procedimento si concluda positivamente, il comune non trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato

  • in caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l'ufficio anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

  • in caso di mancato accoglimento della richiesta, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando il procedimento, e a denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni.

Alla conclusione del procedimento, se necessario, sarà possibile richiedere un certificato di convivenza di fatto.

La cancellazione di una convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Roma di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

 

Procedure collegate all'esito

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);

c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);

d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);

h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Anagrafe

via tre novembre 87, 00013


Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 10/04/2024, 15:14

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