In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).