Il dichiarante può presentarsi all'ufficio Stato civile.
Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.
Per quanto riguarda il cognome:
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il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre di comune accordo, di attribuire al nato il solo cognome paterno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; o solo cognome paterno.
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In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.