Separazione e divorzio

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Per un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, è possibile comparire direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio.

A chi è rivolto

Ai coniugi alle seguenti condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);

  • l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

Descrizione

Il decreto-legge sul riordino della giustizia civile (D.L. 12 settembre 2014, n. 132) ha previsto la riduzione a provvedimento amministrativo di alcune cause di separazione e di divorzio per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, sperando in tal modo di accorciare i tempi ora necessari per la definizione dei procedimenti giudiziari. In determinati casi si potrà – in alternativa al giudice – rivolgersi ad un avvocato oppure all’Ufficiale dello Stato Civile per porre fine al vincolo matrimoniale, scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione

Art. 12 – Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile

I coniugi possono concludere, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza di un avvocato è facoltativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, né clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti. Può invece contenere le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell’altra (assegno di mantenimento), tenendo presente che l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma, né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.

Divorzio breve (Modifiche introdotte dalla Legge 6/5/2015 n. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.

I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:

  • 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:

  • Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
  • Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale.

Come fare

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile prevede questi passaggi:

  1. Presentazione, da parte di entrambi i coniugi dell'istanza sulla base del modello scaricabile nella sezione "Cosa serve" in questa pagina.
    L’istanza può essere presentata personalemente presso l’ufficio Stato civile, via e-mail o Pec;

  2. Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato civile. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento stabilito dall' ufficiale dello stato civile per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.

  3. Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva a far data dalla data della stipula dell'accordo.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

  • Documenti di identità;
  • Moduli di dichiarazione sostitutiva compilati e firmati dai coniugi;
  • Versamento di euro 16,00
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato da almeno 1 anno a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; oppure il verbale sottoscritto dai coniugi omologato dal tribunale in caso di separazione consensuale a partire da 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione; oppure gli estremi di iscrizione dell’accordo di separazione sottoscritto da almeno 6 mesi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile; oppure gli estremi di trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto da almeno 6 mesi.
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Cosa si ottiene

A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

Tempi e scadenze

Verificate le dichiarazioni rese e quindi stabilito che sussistono le condizioni previste per legge l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà un appuntamento in cui le parti dichiareranno la loro volontà di separarsi o divorziare.

Quanto costa

Il costo è di euro 16,00 pari al costo dell’imposta di bollo, come da delibera di Giunta n. 3/2015.
Il versamento di € 16,00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014” deve essere effettuato tramite bonifico al seguente IBAN:  IT07E0510439499CC0090528564 intestato a Comune di Mentana – Servizio di Tesoreria – causale: Separazioni/Divorzi o modifica delle condizioni.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Via Tre Novembre 87, via tre novembre 87, 00013

Procedure collegate all'esito

Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Stato civile

via tre novembre 87, 00013


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 02/05/2024, 10:19

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