Il decreto-legge sul riordino della giustizia civile (D.L. 12 settembre 2014, n. 132) ha previsto la riduzione a provvedimento amministrativo di alcune cause di separazione e di divorzio per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, sperando in tal modo di accorciare i tempi ora necessari per la definizione dei procedimenti giudiziari. In determinati casi si potrà – in alternativa al giudice – rivolgersi ad un avvocato oppure all’Ufficiale dello Stato Civile per porre fine al vincolo matrimoniale, scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione
Art. 12 – Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
I coniugi possono concludere, innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza di un avvocato è facoltativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, né clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti. Può invece contenere le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell’altra (assegno di mantenimento), tenendo presente che l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma, né valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.
Divorzio breve (Modifiche introdotte dalla Legge 6/5/2015 n. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.
I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:
- 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l’omologazione;
- 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
- 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).
La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:
- Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
- Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale.