Diritti sulle pubbliche affissioni (Canone Unico Patrimoniale)

  • Servizio attivo
Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche
affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

A chi è rivolto

Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Descrizione

Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi:

  • i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
  • l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP)

  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)

  • il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

L’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

L'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti o di qualunque materiale contenente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Come fare

Il soggetto passivo, fermo restando il possesso dell'eventuale titolo abilitativo come previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le  caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’ufficio Protocollo dell’Ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’Ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Cosa serve

  • Modello specifico compilato.

  • Allegare la documentazione richiesta

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Cosa si ottiene

Autorizzazione per l’esposizione di messaggi pubblicitari o l’affissione di manifesti.

Tempi e scadenze

L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione per le esposizioni pubblicitarie. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura di istruttoria

Quanto costa

I costi, differenziati per tipologia, sono riportati nell’apposito prezziario approvato con D.G.M. n. 59 del 06/04/2023)

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Via Tre Novembre 19 , via tre novembre 19, 00013

Vincoli

I manifesti devono essere, obbligatoriamente, consegnati al servizio di riferimento almeno 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti alla data di pubblicazione

Qualsiasi ritardo nella consegna dei manifesti che non consenta il rispetto delle tempistiche indicate in precedenza esonera l’ Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile


Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 24/04/2024, 13:20

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