La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta tramite il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi approvato Con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni IMU già presentate.
In generale, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui l’immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria . La casistica dettagliata è riportata nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
In particolare, sussiste l’obbligo dichiarativo:
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Per i fabbricati di interesse storico-artistico e per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e in tutti i casi di esenzione d’imposta, esclusa quella per abitazione principale;
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Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
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Per i cosiddetti beni-merce, ossia quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
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Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
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Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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Per usufruire dell’esenzione come abitazione principale di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale;
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Per le aree edificabili possedute e/o condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 della L. n. 208/2015;
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Per gli immobili, per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 504 del 1992, utilizzati da enti non commerciali che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione a condizione che siano svolte senza finalità lucrative e, come vuole la UE, non si pongano in concorrenza con quelle degli operatori non profit costituendo piuttosto espressione dei principi di solidarietà.