Presentare domanda per agevolazione tributaria - IMU

  • Servizio attivo
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni.
Il servizio “agevolazione tributaria - IMU” permette di richiedere un'agevolazione economica sul pagamento dell'IMU.
Il servizio viene erogato sotto forma di:
- riduzione;
- esenzione dal pagamento.
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A chi è rivolto

Le agevolazioni e/o riduzioni sono rivolte a tutte le seguenti categorie di contribuenti che siano in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle stesse.

  • proprietario dell’immobile;

  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;

  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;

  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Descrizione

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta tramite il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi approvato Con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024.

L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni IMU già presentate.
In generale, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui l’immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria . La casistica dettagliata è riportata nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

In particolare, sussiste l’obbligo dichiarativo:

  • Per i fabbricati di interesse storico-artistico e per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e in tutti i casi di esenzione d’imposta, esclusa quella per abitazione principale;

  • Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

  • Per i cosiddetti beni-merce, ossia quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  • Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

  • Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • Per usufruire dell’esenzione come abitazione principale di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale;

  • Per le aree edificabili possedute e/o condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 della L. n. 208/2015;

  • Per gli immobili, per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 504 del 1992, utilizzati da enti non commerciali che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione a condizione che siano svolte senza finalità lucrative e, come vuole la UE, non si pongano in concorrenza con quelle degli operatori non profit costituendo piuttosto espressione dei principi di solidarietà.

Come fare

La dichiarazione deve essere presentata al comune, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nei vigenti Regolamenti, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata:

  • direttamente presso l’ufficio protocollo

  • a mezzo posta con raccomandata a/r

  • a mezzo mail o PEC

  • direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio"

Cosa serve

  • Modulo specifico debitamente compilato e sottoscritto;
  • Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
  • Documentazione a comprova della richiesta ( Es. Contratto di compravendita o di Locazione, ISEE del nucleo familiare anagrafico, certificato di invalidità civile ecc.)
  • Per accedere al servizio online assicurati di avere SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)

Cosa si ottiene

Qualora l'istanza del cittadino venga accolta, questi ottiene quanto richiesto, ovvero l'agevolazione del pagamento dell'imposta IMU, inoltre effettuando la compilazione della dichiarazione adempie all'assolvimento obblighi previsti dalla normativa.

Tempi e scadenze

Presentazione richiesta di agevolazione IMU dal 1 gennaio anno in corso al 30 giugno anno successivo.
30 giorni

Tempi per agevolazioni IMU

Dall'invio della domanda all'accoglimento o diniego della richiesta possono intercorrere fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi richiedere l’iscrizione a Presentare domanda per agevolazione tributaria - IMU direttamente online tramite identità digitale.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Entrate

via tre novembre 19, 00013


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 30/12/2024, 10:21

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