Accertamento di compatibilità paesaggistica
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) vieta l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria post-intervento per immobili o aree vincolate (art. 146, comma 4). È obbligatoria la rimessione in pristino per opere senza autorizzazione (art. 167, comma 1), salvo casi specifici di compatibilità (art. 167, comma 4): lavori senza creazione di superfici o volumi nuovi, uso di materiali difformi, manutenzioni ordinarie o straordinarie. Il Protocollo d'Intesa 2007 tra Ministero e Regione Lazio dettaglia i termini di applicazione di queste norme.