Accertamento di compatibilità paesaggistica
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di un bene, che abbiano eseguito opere in difformità o assenza del titolo abilitativo, su un immobile, o su un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico.
Descrizione
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A.
La Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha chiarito che tali interventi “irrilevanti”, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017, non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e per essi non è applicabile il regime sanzionatorio previsto.
Come fare
l richiedente presenta al S.U.E. comunale apposita istanza secondo il modello Allegato01, reperibile dal sito della Regione Lazio ed unificato per tutti i comuni della Regione, corredato dalla necessaria documentazione ed elaborato progettuale riportata nell’Allegato02, redatta da un tecnico abilitato.
Cosa serve
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Modulo di istanza per ottenimento dell’ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica Allegato01;
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Tutta la documentazione e l’elaborato tecnico progettuale contenuta nell’Allegato 02;
Cosa si ottiene
Provvedimento di Compatibilità Paesaggistica di cui all’art. 167 del D.Lgs.42/04 per le opere abusivamente realizzate, ove ricorrano i presupposti dell’art. 36, ovvero 37 del D.P.R. 380/2001.
Tempi e scadenze
La procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. art. 167, comma 5 ed art. 4 del Protocollo d’Intesa) prevede che, a fronte di una specifica istanza del richiedente corredata dalla documentazione necessaria, la procedura si concluda entro 180 giorni. Il comune valuta l’ammissibilità delle domande, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale. Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.
Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente alla competente Autorità Giudiziaria.
Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento. La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicandolo alla Regione o all’Ente delegato.
Se il parere della Soprintendenza è favorevole, il Comune comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.
Se il parere della Soprintendenza è negativo, il Comune comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia all’Autorità Giudiziaria.
Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).
A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, il Comune emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora il Comune abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori. Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.
Quanto costa
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Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00;
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Diritti di segreteria pari ad € 250,00;
Sanzione pecuniaria (art. 6 del Protocollo d’Intesa): la sanzione pecuniaria è equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. Il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Tale somma è determinata secondo la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", attualmente vigente, approvata con D.G.R. n. 412 del 6 agosto 2012.
Il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’I.C.I risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione attestante l’avvenuta variazione della rendita catastale, supportata da una simulazione DOCFA riferita allo stato autorizzato e allo stato di fatto.
In ogni caso la sanzione minima è stabilita in € 2.000,00 (duemila/00) e la sanzione massima non può superare il decuplo del minimo, pari ad € 20.000,00 (ventimila/00).
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Via Tre Novembre 19 , via tre novembre 19, 00013
Procedure collegate all'esito
La procedura può prevedere, in funzione del vincolo che grava l’area o l’immobile di intervento, ulteriori atti, nulla-osta e assensi di enti sovracomunali coinvolti nel procedimento. Tali coinvolgimenti comporteranno un dilungarsi dei tempi utili al rilascio del provvedimento finale, correlato ai termini entro i quali tali enti dovranno rilasciare il proprio assenso.
Documenti
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