Autotutela

  • Servizio attivo
L'autotutela è uno strumento di autocorrezione attraverso il quale il Servizio Entrate, qualora, a seguito di istanza del contribuente, prenda atto di aver commesso un errore, può procedere all'annullamento, totale o parziale, del proprio operato senza attendere la decisione di un giudice.

A chi è rivolto

A tutti i contribuenti del Comune di Mentana che ritengano di aver ricevuto un provvedimento tributario illegittimo.

Descrizione

L'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'art. 68 del D.P.R. n. 287/92, dall'art. 2-quater del D.Lgs. n. 564/94 e dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000 e s.m.i..

Autotutela obbligatoria (Art. 10-quater – L. 212/2000)

L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, d’ufficio o a seguito di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Ad esempio:

  • errore di persona;

  • errore di calcolo;

  • errore sull'individuazione del tributo;

  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

  • errore sul presupposto d'imposta;

  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'autotutela non può essere effettuata in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

L’annullamento totale dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, l’annullamento di un avviso di accertamento comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento).

Come fare

L’istanza in autotutela, redatta sul modulo appositamente predisposto dal Servizio Entrate, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e corredata dalla documentazione meglio descritta nelle successive sezioni, può essere presentata:

  • a mezzo mail o PEC;

  • a mezzo posta con raccomandata a/r;

  • direttamente presso l’ufficio protocollo.

Cosa serve

  • Modulo specifico debitamente compilato e sottoscritto;

  • Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;

  • Documentazione a comprova delle motivazioni che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

Cosa si ottiene

Annullamento, totale o parziale, dell’atto oggetto dell’istanza di autotutela, qualora le motivazioni espresse dal contribuente dimostrino l’illegittimità dello stesso.

Tempi e scadenze

L’esito verrà comunicato entro 30 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell’istanza. La presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.

Quanto costa

La richiesta di autotutela non prevede nessun costo.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Entrate

via tre novembre 19, 00013


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 27/03/2024, 15:36

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri