L'istituto dell'autotutela è disciplinato dall'art. 68 del D.P.R. n. 287/92, dall'art. 2-quater del D.Lgs. n. 564/94 e dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000 e s.m.i..
Autotutela obbligatoria (Art. 10-quater – L. 212/2000)
L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, d’ufficio o a seguito di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Ad esempio:
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errore di persona;
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errore di calcolo;
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errore sull'individuazione del tributo;
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errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
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errore sul presupposto d'imposta;
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mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
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mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
L'autotutela non può essere effettuata in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
L’annullamento totale dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, l’annullamento di un avviso di accertamento comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento).