I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:
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informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Mentana;
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riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
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presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
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segnalare all’Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno , al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, precisandone la causale, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l’incasso mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 07 E 05104 39499 CC0090528564.
I gestori delle strutture ricettive, devono trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).