Imposta di Soggiorno

  • Servizio attivo
L’imposta di soggiorno deve essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere -di cui all’art. 4 del D. Legge 24 aprile 2017, n. 50 - ubicate nel territorio del Comune di Mentana, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

A chi è rivolto

Sono soggetti passivi dell’imposta, coloro che pernottano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Mentana e non risultano iscritti all’anagrafe di Mentana. L’imposta deve essere corrisposta ai gestori delle strutture ricettive presso cui si pernotta o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispetttivi, nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

Descrizione

La misura dell’imposta è stabilita dall’Organo competente con apposita Deliberazione.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del sesto anno di età;

  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Come fare

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:

  • informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Mentana;

  • riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

  • presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi dell’imposta di soggiorno, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;

  • segnalare all’Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta.

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno , al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, precisandone la causale, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l’incasso mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 07 E 05104 39499 CC0090528564.

I gestori delle strutture ricettive, devono trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

Cosa serve

  • Invio rendicontazione trimestrale

  • Modello 21 - Conto di gestione

Cosa si ottiene

Assolvimento obblighi previsti dalla normativa

Tempi e scadenze

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso e comunica il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente.

Quanto costa

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e la misura dell’imposta è stabilita dall’Organo competente con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Via Tre Novembre 19 , via tre novembre 19, 00013

Ulteriori informazioni

  • Versamenti: Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Mentana, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, precisandone la causale, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso.

  • Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

  • Il gestore della struttura ricettiva, deve trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

Normative di riferimento:

D.Lgs. n. 23-2011

L.R. 07-2018

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Entrate

via tre novembre 19, 00013


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024, 12:49

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