Presentare domanda per agevolazione tributaria

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La tassa sui rifiuti è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
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A chi è rivolto

Le agevolazioni e/o riduzioni sono rivolte a tutti i contribuenti che siano in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle stesse.

Descrizione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori

IMU – Imposta Municipale Unica

La dichiarazione IMU essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta tramite il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi approvato Con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024.

L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni IMU già presentate.
In generale, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui l’immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria . La casistica dettagliata è riportata nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

In particolare, sussiste l’obbligo dichiarativo:

  • Per i fabbricati di interesse storico-artistico e per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale e in tutti i casi di esenzione d’imposta, esclusa quella per abitazione principale;

  • Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

  • Per i cosiddetti beni-merce, ossia quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  • Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

  • Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • Per usufruire dell’esenzione come abitazione principale di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale;

  • Per le aree edificabili possedute e/o condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 della L. n. 208/2015;

  • Per gli immobili, per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 504 del 1992, utilizzati da enti non commerciali che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione a condizione che siano svolte senza finalità lucrative e, come vuole la UE, non si pongano in concorrenza con quelle degli operatori no profit costituendo piuttosto espressione dei principi di solidarietà.


TARI – Tassa sui Rifiuti

Ai fini di usufruire delle agevolazioni e/o riduzioni TARI, sussiste l’obbligo dichiarativo per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • nuclei familiari che accolgono al loro interno un convivente diversamente abile con invalidità non inferiore al 75% e con una situazione reddituale attestata da dichiarazione ISEE inferiore ad € 15.000,00: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

  • nuclei familiari composti da anziani con più di 70 anni di età, titolari esclusivamente di pensione sociale che non superino il reddito pari al doppio dell’importo minimo di pensione INPS: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile. Per poter usufruire di tale agevolazione gli interessati devono dichiarare di non possedere altri immobili nel territorio nazionale e che non ci sia situazione di subaffitto;

  • nuclei familiari con dichiarazione ISEE non superiore ad € 12.000,00: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile ed in casi particolarmente gravi la totale esenzione.

  • Le attestazioni ISEE debbono riferirsi al nucleo familiare anagrafico e all’anno per cui viene richiesta l’agevolazione.

  • Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio1 domestico è prevista una riduzione del 3% della quota variabile della tariffa del tributo, dalla data di consegna della compostiera.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno a cui l’agevolazione si riferisce.

Non saranno concesse agevolazioni e/o riduzioni alle utenze non in regola con i pagamenti.

Casi particolari:

  • Sono soggetti alla sola componente fissa della TARI le utenze domestiche ove, sulla base di idonea documentazione, e fatta salva ogni prova contraria, la produzione di rifiuti urbani appare notevolmente limitata in quanto attualmente in obiettive condizioni di difficile utilizzabilità. Sono considerate tali le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di tutti i servizi pubblici a rete. In particolare rientrano nel presente beneficio anche le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas …), qualora non sia possibile la cessazione autonoma. L'applicazione della sola componente fissa ha durata annuale e decorre dalla data di presentazione di specifica richiesta del contribuente, corredata da documentazione fotografica diretta a dimostrare l'assenza di mobili e suppellettili e l'attestazione di disdetta da parte dei gestori degli allacci alla rete di distribuzione dei servizi pubblici. Anche il permanere di un solo allaccio alla rete non consente di beneficiare della riduzione.


Ai fini di usufruire delle agevolazioni TARI, sussiste l’obbligo dichiarativo per le utenze non domestiche che si trovano nelle condizioni previste nei seguenti articoli del vigente Regolamento:

  • Art. 7 - Produzione Di Rifiuti Speciali;

  • Art. 7-Bis - Riduzioni Per Le Utenze Non Domestiche In Caso Di Uscita Dal Servizio Pubblico;

  • Art. 8 - Rifiuti Urbani Avviati Al Riciclo In Modo Autonomo.


Le agevolazioni e/o riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni previste dalla legge e dal Regolamento, è prevista l’applicazione di una sola riduzione, la più favorevole al contribuente.

Come fare

La dichiarazione deve essere presentata al comune, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nei vigenti Regolamenti, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata:

  • direttamente presso l’ufficio protocollo

  • a mezzo posta con raccomandata a/r

  • a mezzo mail o PEC

Cosa serve

  • Modulo specifico debitamente compilato e sottoscritto;
  • Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
  • Documentazione a comprova della richiesta ( Es. Contratto di compravendita o di Locazione, ISEE del nucleo familiare anagrafico, certificato di invalidità civile ecc.)

Cosa si ottiene

Assolvimento obblighi previsti dalla normativa.

Tempi e scadenze

TARI utenze domestiche: dal 1 gennaio anno in corso al 30 aprile anno successivo. TARI utenze non domestiche: dal 1 gennaio anno in corso al 30 gennaio anno successivo. IMU: dal 1 gennaio anno in corso al 30 giugno anno successivo.

Quanto costa

Nessun costo.

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Puoi richiedere l’iscrizione a Presentare domanda per agevolazione tributaria direttamente online tramite identità digitale.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio - Entrate

via tre novembre 19, 00013


Codice dell'ente erogatore

c_f127

Ultimo aggiornamento: 20/12/2024, 13:10

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