All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
In particolare, sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;.
La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell’unione civile.