L’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata di cui all’art. 11 del D.P.R. 31/2017, in attuazione al comma 9 dell’art.146 del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali), viene rilasciata dal Comune nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione Lazio ai sensi della lett.a) co.1 art.1 L.R. 8/2012.
Sono soggetti alla procedura semplificata di autorizzazione tutti gli interventi riconducibili all’elenco dell’allegato “B” del D.P.R. 31/2017 oltre alle istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 D.P.R. 31/2017).
L’art. 146 dispone l'obbligo di presentare al Comune, ove competente, il progetto degli interventi che si intende intraprendere con divieto di avviare i lavori fino a quando non se ne sia ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.